L'addetto all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere della sua licenza ordinaria, conserva interi, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli per i primi dieci giorni e ridotti alla meta' per un periodo successivo, che non puo' in ogni caso superare i 50 giorni. All'addetto chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono, altresi', il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento previsto per il personale diplomatico, nonche' l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli interi per i giorni trascorsi in viaggio determinati ai sensi del terzo comma del precedente art. 9.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art10 · fonte del testo