L'addetto in servizio all'estero conserva per intero, durante la licenza ordinaria, il proprio assegno personale, e le indennita' di accreditamento multiplo. In ogni anno solare l'addetto non puo' avere piu' di una licenza ordinaria e per non oltre un mese. Se per ragioni di cumulo ha diritto ad una licenza ordinaria superiore ad un mese, fruisce dell'intero assegno personale e delle indennita' di accreditamento multiplo anche per il successivo periodo di licenza ordinaria, ma in ogni caso per non piu' di due mesi cumulativamente. Qualora l'addetto venga a trascorrere la sua licenza ordinaria in Italia, ha diritto all'intero assegno personale e alle indennita' di accreditamento multiplo per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno che saranno stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265. Il godimento degli assegni suddetti per i giorni di viaggio e' consentito una volta all'anno, qualunque sia la durata della licenza stessa. In nessun caso possono essere rimborsate le spese di viaggio. Trascorso il periodo durante il quale competono all'addetto l'intero assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli, detti emolumenti sono ridotti ad un terzo per il tempo successivo, sempre che sia compreso nei limiti della licenza ordinaria spettantegli. Qualora l'assenza dell'addetto dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata della licenza ordinaria che puo' spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli. Al fini della corresponsione dell'assegno personale e delle indennita' per accreditamenti multipli durante la licenza, il periodo di tempo previsto per il viaggio e' ridotto alla meta', qualora l'addetto sia chiamato a prestare servizio in Italia o sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato in aspettativa, o comunque cessi dal servizio. L'addetto che fruisce della licenza ordinaria prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio all'estero, non ha diritto all'assegno personale e alle indennita' per accreditamenti multipli ne' durante il periodo di licenza ne' per i giorni di viaggio. L'assegno personale e le indennita' per accreditamenti multipli non sono dovuti durante le licenze straordinarie.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art9 · fonte del testo