Sono integralmente a carico dello Stato le seguenti spese sostenute dagli addetti:

  • A)spese per fitto dei locali d'ufficio quando questo non sia sistemato nei locali delle Rappresentanze diplomatiche. Quando l'addetto abbia l'ufficio annesso alla propria abitazione, sara' rimborsato solo l'affitto per i locali effettivamente adibiti ad uso di ufficio in misura che sara' determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta del capo della Rappresentanza diplomatica presso la quale ha sede l'addetto;
  • B)spese per l'illuminazione, riscaldamento e pulizia dell'ufficio quando ad esse non provveda la Rappresentanza diplomatica;
  • C)spese postali, telegratiche e telefoniche sostenute per motivi di servizio;
  • D)spese di cancelleria nei limiti stabiliti dal Ministero della difesa;
  • E)spese per lavori straordinari di traduzione;
  • F)spese derivanti da viaggi per servizio all'estero e da o per l'Italia secondo le norme che regolano i viaggi del personale diplomatico;
  • G)spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero della difesa. Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionali determinanti spese che, a giudizio del Ministero della difesa, siano sproporzionate all'assegno personale dell'addetto che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facolta' di stabilire una quota da rimborsarsi all'addetto. Tale quota non puo' in nessun caso superare la meta' delle spese medesime. Il rimborso delle spese previste dal presente articolo e' effettuato in base a conti debitamente documentati.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art8 · fonte del testo