Agli assegni base di sede ed alle indennita' per accreditamenti multipli, si applicano i medesimi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico-consolare (escluso l'Ambasciatore ed il Ministro) nella stessa sede dell'addetto. Per le sedi ove sia previsto un ufficio militare i decreti interministeriali di cui all'art. 3, comma secondo, n. 2, commi terzo e quarto del predetto decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, sono emanati anche di concerto col Ministro per la difesa. Per gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per gli addetti, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art4 · fonte del testo