Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedano in Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto percepiscono gli assegni previsti per la carica ricoperta nella sede di residenza. La stessa norma si applica all'assistente dell'aggiunto che risiede in Stato diverso da quello in cui risiede l'aggiunto.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art16 · fonte del testo