L'addetto che e' accreditato in Stati diversi oltre a quello in cui risiede, riceve completa l'indennita' per "accreditamenti multipli" per uno solo di detti Stati, e la stessa ridotta alla meta' per ciascuno dei rimanenti Stati, fino al limita di tre in tutto. Per gli accreditamenti in piu' di tre Stati, oltre a quello in cui l'addetto risiede, questi non percepisce alcuna, indennita'. L'addetto che, nella stessa sede in cui risiede, oltre ad essere accreditato per la Forza armata, da cui dipende, lo e' anche per una o due altre Forze armate, riceve la predetta indennita' completa per il secondo accreditamento e ridotta alla meta' per il terzo accreditamento. E' ammesso il cumulo delle indennita' contemplate nel presente articolo per l'addetto che, oltre ad avere piu' accreditamenti nella sede principale, abbia anche accreditamenti presso Stati diversi da quello in cui risiede. Nel caso in cui l'addetto sia accreditato in Stato diverso da quello di residenza, oltre che per la Forza armata da cui dipende, anche per una o due altre Forze armate, non percepisce alcuna indennita' per il secondo e terzo accreditamento.

Testo vigente dal 14 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154~art6 · fonte del testo