L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

  • a)indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
  • b)indennita' di sistemazione;
  • c)indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
  • d)indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
  • e)contributo spese per abitazione;
  • f)contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
  • g)provvidenze scolastiche;
  • h)indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
  • i)assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
  • l)indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
  • m)rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. 2. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

Testo vigente dal 31 marzo 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62~art40 · fonte del testo