L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 246 - Trasmissibilita' dell'azione. - Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternita' muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

  • 1)nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
  • 2)nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art97 · fonte del testo