Art. 1948 c.c. — Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1948 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1948 · fonte del testo