Art. 1463 c.c. — Impossibilità totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1463 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17545/2026

    3 giugno 2026

    In materia d'inadempimento contrattuale, il debitore non può invocare il factum principis quale causa di impossibilità non imputabile della prestazione, ove il provvedimento dell'autorità amministrativa impeditivo dell'adempimento fosse solo ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. (Nella specie, la S.C. ha affermato che, in caso di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la specificazione, nel contratto preliminare di acquisto di una cucina su misura, della necessaria autorizzazione della planimetria del vano da parte delle autorità preposte, implicasse la consapevolezza del promissario acquirente dell'esito non certo del provvedimento amministrativo).

    Art. 1463 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 74

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17136/2026

    31 maggio 2026

    Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore, che sia tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza" che caratterizza la causa concreta del contratto, integra un'autonoma causa di estinzione dell'obbligazione che determina l'applicabilità dei rimedi restitutori, senza che l'esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 79 del 2011 (codice del turismo) possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell'evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto l'impossibilità di fruizione del viaggio organizzato - dovuta a malattia insorta poco prima della partenza - alla disciplina del recesso prevista dall'art. 41 d.lgs. n. 79 del 2011 con conseguente applicabilità delle condizioni contrattuali relative alle spese di cancellazione).

    Art. 1463 c.c. · Art. 41 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

    Rassegna di maggio 2026, p. 184 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16917/2026

    29 maggio 2026

    Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

    Art. 1463 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14632/2026

    18 maggio 2026

    In tema di emergenza da Covid-19, la sospensione del rapporto di lavoro per rifiuto, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, di adempiere all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a inidoneità del lavoratore che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica le dimissioni senza obbligo di preavviso, essendo tale rifiuto frutto di una scelta reversibile in ogni momento previo adempimento dell'obbligo, sicché, permanendo l'astratta possibilità di un rientro immediato del lavoratore sul posto di lavoro, permane altresì l'interesse del datore a conoscerne la diversa intenzione con adeguato preavviso e trova applicazione l'art. 2118 c.c..

    Art. 1463 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 1464 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 198 ↗

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Altra causa di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni stesse (articoli 1463 e 1465). Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinallagma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 1463). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 577), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 1256, secondo comma). Lo scambio può essere realizzato parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 1464). È dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo. Questi principii, per l'art. 1465, si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata o cose dedotte genericamente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 663

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1463 · fonte del testo