Art. 1464 c.c. — Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1464 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14632/2026

    18 maggio 2026

    In tema di emergenza da Covid-19, la sospensione del rapporto di lavoro per rifiuto, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, di adempiere all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a inidoneità del lavoratore che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica le dimissioni senza obbligo di preavviso, essendo tale rifiuto frutto di una scelta reversibile in ogni momento previo adempimento dell'obbligo, sicché, permanendo l'astratta possibilità di un rientro immediato del lavoratore sul posto di lavoro, permane altresì l'interesse del datore a conoscerne la diversa intenzione con adeguato preavviso e trova applicazione l'art. 2118 c.c..

    Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 4 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici · Art. 1463 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 198 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    25 giugno 2025

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Art. 1464 c.c. · Art. 1463 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 139 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Altra causa di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni stesse (articoli 1463 e 1465). Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinallagma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 1463). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 577), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 1256, secondo comma). Lo scambio può essere realizzato parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 1464). È dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo. Questi principii, per l'art. 1465, si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata o cose dedotte genericamente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 663

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1464 · fonte del testo