Art. 1239 c.c. — Fideiussori

[1]La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

[2]La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1239 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1239 · fonte del testo