Art. 1302 c.c. — Compensazione

[1]Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

[2]A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1302 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1302 · fonte del testo