Corte di cassazione · Massimario

Tributi erariali diretti

Voci 178, 179 e 180 della classificazione del Massimario

266 massime classificate sotto la voce (205 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 30 luglio 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 61ª delle 61 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16571/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Imposte di fabbricazione › Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)

    Addizionale IRES - Regime fiscale in caso di conferimento di ramo d’azienda - Interpretazione degli artt. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986 - Computo del volume dei ricavi dell'azienda conferita - Esclusione - Fondamento - Indicazioni contrarie provenienti dalla circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di addizionale IRES, per l'individuazione del regime fiscale applicabile in caso di conferimento di ramo d'azienda, gli artt. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno interpretati nel senso che ai fini della verifica del superamento della soglia minima per l'applicazione dell'imposta non si computa il volume dei ricavi dell'azienda conferita conseguiti dal conferente nell'anno d'imposta precedente, in assenza di riferimenti contenuti nelle citate disposizioni normative e dell'impossibilità di colmare tale lacuna tramite le indicazioni derivanti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010, la quale non costituisce fonte del diritto e, quale atto meramente interno alla stessa P.A. emanante, non può incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost.

    Rv. 675142-01Rassegna di giugno 2025, p. 176 ↗Art. 176 t.u.i.r. · Art. 23 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14404/2025

    Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (persone fisiche) (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Accertamento

    Processo verbale di constatazione relativo all'imposta unica sulle scommesse - Utilizzabilità ai fini dell’accertamento imposte dirette e IVA - Legittimità - Fondamento - Valutazione del giudice di merito - Natura - Conseguenze.

    Il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'imposta unica sulle scommesse può essere successivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altra imposta; spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare l'ammissibilità e rilevanza di detti elementi, nonché la loro idoneità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è o meno fondata, con un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 675079-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 389 ↗Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13740/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Imposte di fabbricazione › Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)

    In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Nascenti dalla legge

    Rv. 674743-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 234 ↗Art. 2033 c.c. · Art. 5 Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10711/2025

    Accertamento (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Scritture contabili › Soggetti tassabili in base a bilancio

    Crediti d’imposta - Compensazione limitata alla sorte capitale - Credito per interessi - Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Fondamento.

    In tema di rimborso degli interessi maturati su crediti d'imposta, se oggetto di compensazione (nella specie, ex l. n. 413 del 1991) è il solo credito per il capitale, quello per gli interessi, in quanto autonomo, si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.

    Rv. 674876-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 343 ↗Art. 2948 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10363/2025

    Riscossione (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Ritenuta diretta e versamento in tesoreria › Ricorsi all'intendente › Errore materiale

    Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis - Spese per incrementi patrimoniali - Modalità di imputazione del maggior reddito accertato sinteticamente - Presunzione di imputazione temporale all’anno in cui le spese sono effettuate e nei quattro precedenti - Prova contraria - Onere a carico dell’Amministrazione.

    In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), si presume che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute con redditi conseguiti, in quote di un quinto, nell'anno in cui le spese sono state effettuate e nei quattro anni precedenti, sicché è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che, al contrario, l'intero importo della spesa è riconducibile a redditi percepiti nell'anno di imposta considerato dall'accertamento.

    Rv. 675108-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 334 ↗Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9450/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Imposte di fabbricazione › Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)

    Rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti dell’Erario - Ammissibilità - Prova dell’impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei confronti del fornitore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.

    Rv. 674679-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 323 ↗Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 2229/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Imposte di fabbricazione › Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul)

    Processo tributario - Impugnazione avviso accertamento per omesso versamento delle accise - Contestazione del contribuente per controcredito relativo ad accise indebitamente versate - Richiesta rimborso - Esclusione - Fondamento.

    In tema di processo tributario, il contribuente, in caso di avviso di pagamento per l'omesso versamento delle accise dovute e non versate, non può eccepire il controcredito derivante da accise indebitamente versate, per le quali non è stata presentata una richiesta di rimborso entro il termine decadenziale previsto nell'art. 14, comma 2, del T.U. n. 504 del 1995.

    Rv. 673694-02Rassegna di gennaio 2025, p. 152 ↗Art. 14 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativeDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1907/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Imposta di registro › Riscossione dell'imposta

    In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Accertamento tributario (nozione)

    Rv. 673803-01Rassegna di gennaio 2025, p. 146 ↗Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1743/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Tributi doganali (diritti di confine › Dazi all'importazione ed alla esportazione › Diritti doganali) › Sanzioni per le violazioni

    Tributi armonizzati - Impugnazione sull'entità delle sanzioni - Adeguatezza e proporzionalità della sanzione al caso concreto - Applicabilità della vigente normativa sanzionatoria - Conformità alla Costituzione e ai principi unionali - Disapplicazione - Ammissibilità - Fondamento.

    In tema di tributi armonizzati, il giudice - in presenza di un motivo di impugnazione sull'entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirlo - valuta l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della controversia di cui è investito.

    Rv. 673804-01Rassegna di gennaio 2025, p. 144 ↗Art. 3 Sanzioni tributarie · Art. 7 Sanzioni tributarieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 842/2025

    In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Tributi doganali (diritti di confine › Dazi all'importazione ed alla esportazione › Diritti doganali)

    Dazi doganali - Royalties - Condizione della vendita - Valore della merce in dogana - Inclusione - Condizioni.

    In tema di diritti doganali, i corrispettivi e i diritti di licenza (cd. royalties), dovuti dall'importatore in relazione alle merci importate, costituiscono una "condizione della vendita" ai fini della rilevanza degli stessi quale componente del valore della merce in dogana ex art. 32 del codice doganale comunitario e, conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettifica dell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinata espressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza, all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando il rapporto di subordinazione si evince dal tenore complessivo delle clausole contrattuali.

    Rv. 673688-01Rassegna di gennaio 2025, p. 133 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 580/2025

    Soggetti passivi (tributi anteriori alla riforma del 1972) › Rappresentanza › Volontaria (e assistenza) › Compimento di atti

    Disciplina antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Riqualificazione in evasione fiscale - Mancata osservanza del contraddittorio preventivo ai sensi del comma 4 - Lesione del contraddittorio endoprocedimentale- Insussistenza.

    In tema di imposte sui redditi, la riqualificazione in evasione fiscale di condotte poste in essere dal contribuente e allo stesso contestate dalla Amministrazione finanziaria come di abuso del diritto o elusive non realizza alcun nocumento al diritto di difesa e non richiede l'osservanza del contraddittorio procedimentale preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, rimanendo intatti i fatti posti a base dell'accertamento e mutando solo la loro sussunzione giuridica.

    Rv. 673678-01Rassegna di gennaio 2025, p. 121 ↗Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 1 Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente · Art. 10-bis Statuto del contribuente · Art. 12 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia