Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16571/2025
Addizionale IRES - Regime fiscale in caso di conferimento di ramo d’azienda - Interpretazione degli artt. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986 - Computo del volume dei ricavi dell'azienda conferita - Esclusione - Fondamento - Indicazioni contrarie provenienti dalla circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di addizionale IRES, per l'individuazione del regime fiscale applicabile in caso di conferimento di ramo d'azienda, gli artt. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno interpretati nel senso che ai fini della verifica del superamento della soglia minima per l'applicazione dell'imposta non si computa il volume dei ricavi dell'azienda conferita conseguiti dal conferente nell'anno d'imposta precedente, in assenza di riferimenti contenuti nelle citate disposizioni normative e dell'impossibilità di colmare tale lacuna tramite le indicazioni derivanti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010, la quale non costituisce fonte del diritto e, quale atto meramente interno alla stessa P.A. emanante, non può incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost.
Rv. 675142-01Rassegna di giugno 2025, p. 176 ↗Art. 176 t.u.i.r. · Art. 23 cost.Dove leggere la sentenza