Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24247/2026
Segretario comunale - Superamento del corso di specializzazione - Idoneità allo svolgimento delle funzioni - Sussistenza - Diritto al trattamento economico pieno - Esclusione - Fondamento.
In tema di impiego pubblico privatizzato, l'iscrizione all'albo dei segretari comunali anche in fascia B a seguito del superamento del corso di specializzazione attribuisce al soggetto una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, non potendo integrare un autonomo titolo al trattamento economico pieno, correlato inscindibilmente alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico, in assenza del quale il segretario è collocato in posizione di disponibilità, cui consegue il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. per detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario in servizio, in applicazione del generale principio di correlazione fra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.
Rv. 679597-01Rassegna di luglio 2026, p. 120Art. 97 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 99 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 45 TU pubblico impiego · Art. 36 cost. e altri 1Dove leggere la sentenza