Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Impiegati regionali, provinciali, comunali

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

18 massime, da pronunce dal 13 aprile 2025 al 30 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

18 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24247/2026

    Diritti dell'impiegato › Trattamento economico

    Segretario comunale - Superamento del corso di specializzazione - Idoneità allo svolgimento delle funzioni - Sussistenza - Diritto al trattamento economico pieno - Esclusione - Fondamento.

    In tema di impiego pubblico privatizzato, l'iscrizione all'albo dei segretari comunali anche in fascia B a seguito del superamento del corso di specializzazione attribuisce al soggetto una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, non potendo integrare un autonomo titolo al trattamento economico pieno, correlato inscindibilmente alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico, in assenza del quale il segretario è collocato in posizione di disponibilità, cui consegue il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. per detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario in servizio, in applicazione del generale principio di correlazione fra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.

    Rv. 679597-01Rassegna di luglio 2026, p. 120Art. 97 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 99 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 45 TU pubblico impiego · Art. 36 cost. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24046/2026

    Indennità › Varie

    Cessione d'azienda o trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici - Continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. - Conseguenze - Infrazionabilità di anzianità e trattamento di fine rapporto - Deroga - Necessità di previsione espressa - Sussistenza - Fattispecie.

    In caso di cessione d'azienda o di trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, il principio di continuità del rapporto sancito dall'art. 2112 c.c. comporta l'unitaria considerazione dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti interessati e l'infrazionabilità della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, potendo derogarsi a tale principio solo in presenza di un'espressa previsione normativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha escluso che l'art. 19, comma 8, della l.r. Sicilia n. 8 del 2012, come autenticamente interpretato dall'art. 64 della l.r. Sicilia n. 9 del 2013, contenesse una deroga espressa all'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento del personale dai soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 679580-01Rassegna di luglio 2026, p. 114Art. 2112 c.c. · Art. 31 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23816/2026

    Incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività)

    Pubblico impiego privatizzato - Docenti della scuola - Rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento del tempo pieno - Incompatibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 - Inapplicabilità - Disciplina ex art. 1, comma 57 e segg. l. n. 662 del 1996 - Applicabilità - Conseguenze - Decadenza - Esclusione - Provvedimento disciplinare di recesso - Legittimità.

    In tema di pubblico impiego privatizzato, al personale docente della scuola con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non si applicano le incompatibilità assolute previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, bensì la disciplina speciale dettata dall'art. 1, commi 57 e seguenti, della l. n. 662 del 1996, con la conseguenza che, in caso di violazione dei divieti e degli obblighi ivi stabiliti, non può essere adottato un provvedimento di decadenza, ma deve essere avviato, ai sensi dei commi 61 e seguenti del citato art. 1, un procedimento disciplinare volto, ove ne ricorrano i presupposti, al recesso per giusta causa, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 679579-01Rassegna di luglio 2026, p. 111Art. 60 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 58 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 53 TU pubblico impiego · Art. 508 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23391/2026

    Segretario comunale e provinciale - Distinzione tra Ministero dell’Interno datore di lavoro ed Ente locale utilizzatore - Atto di nomina avente natura negoziale - Competenza esclusiva dell’Ente locale quale soggetto utilizzatore della prestazione - Sussistenza - Nullità della nomina per violazione di norme imperative - Rilievo ad opera del Ministero dell’Interno quale datore di lavoro - Sussistenza - Conseguenze.

    In tema di nomina a segretario comunale e provinciale, permanendo anche nella disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), la caratteristica della non coincidenza tra l'amministrazione che ne utilizza le prestazioni, l'Ente locale - cui spetta in via esclusiva adottare, nell'esercizio della sua capacità di diritto privato, l'atto, di natura negoziale, di nomina del segretario - con quella datrice di lavoro, da individuarsi nel Ministero dell'interno, quale successore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, quest'ultimo deve ritenersi legittimato, in tale veste, a far valere la carenza dei requisiti per la nomina previsti dalla contrattazione collettiva, cui la norma primaria espressamente rimanda, trattandosi di atto nullo per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c., e, dunque, improduttivo di effetti.

    Rv. 679578-01Rassegna di luglio 2026, p. 107Art. 99 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1418 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15420/2026

    Ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, occorre fare riferimento alla disciplina pattizia dettata dalla contrattazione collettiva di comparto, non avendo né il d.lgs. n. 165 del 2001 né la successiva riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 - che si è limitata, con l'introduzione dell'art. 55-ter nell'impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale - espressamente regolamentato l'istituto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in applicazione di una espressa previsione contenuta nel CCNL del comparto Regioni ed Enti locali, pro tempore applicabile, che non richiedeva la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, aveva affermato la legittimità della sospensione disposta nei confronti di un dipendente pur in assenza di formalizzazione dell'accusa).

    Rv. 679163-01Rassegna di maggio 2026, p. 201 ↗Art. 55-ter TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15432/2026

    Pubblico impiego contrattualizzato - Graduazione della retribuzione di posizione - Natura discrezionale - Sindacato del giudice - Ambito - Azione del lavoratore di esatto adempimento o di risarcimento - Ammissibilità - Poteri del giudice - Limiti - Fattispecie.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle pertinenti regole procedimentali, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni irragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, per ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso di una dipendente comunale che aveva chiesto direttamente di conseguire l'importo di denaro reclamato in relazione ad una graduazione delle funzioni pregressa e superata da due successive riorganizzazioni).

    Rv. 678746-01Rassegna di maggio 2026, p. 203 ↗Art. 2 TU pubblico impiego · Art. 5 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4813/2026

    Incarichi dirigenziali negli enti locali - Conferimento a soggetti esterni - Durata minima triennale ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

    La previsione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali degli enti locali, di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non si applica a quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, deponendo in tal senso sia la lettera del comma 6 della citata disposizione; sia la circostanza che, a differenza dei dipendenti assunti a seguito di pubblico concorso e destinati ad operare stabilmente all'interno della P.A., tali soggetti, una volta spirato il contratto, non è detto continuino ad essere dirigenti; sia, infine, lo spirito della Direttiva 1999/70/CE, con il quale contrasta la fissazione di una durata legale minima per incarichi conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione.

    Rv. 678346-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 288 ↗Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 110 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30280/2025

    Diritti dell'impiegato

    Dipendenti della Regione Sicilia - Rimborso delle spese legali ex art. 39 l.r.

    Sicilia n. 145 del 1980 - Estensione ai dipendenti degli enti locali ex art. 24, l.r. Sicilia n. 30 del 2000 - Lavoratori autonomi - Applicabilità - Esclusione - Diritto al rimborso - Presupposti - Specifica previsione contrattuale - Necessità. La disposizione di cui all'art. 39 l.r. Sicilia n. 145 del 1980 - che prevede il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti regionali che siano andati esenti da responsabilità all'esito di un giudizio per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni - è stata estesa dall'art. 24 l.r. Sicilia n. 30 del 2000 a tutti i dipendenti degli enti locali, ivi compresi gli amministratori pubblici, tra cui non possono annoverarsi i lavoratori autonomi, non legati all'ente locale da un rapporto di immedesimazione organica, in favore dei quali il rimborso può essere riconosciuto solo in virtù di specifica previsione contrattuale tra le parti.

    Rv. 677011-01Rassegna di novembre 2025, p. 106 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25041/2025

    Regione Abruzzo - Staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali - Retribuzione per lavoro supplementare - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

    Nella Regione Abruzzo, allo staff di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali non spetta alcuna retribuzione per il lavoro supplementare, in quanto tali rapporti di lavoro sono speciali ed espressamente regolati ratione temporis dalla l.r. Abruzzo n. 35 del 2014 e dai successivi atti di organizzazione (nella specie, d.g.r. n. 351 del 7.05.2015 e, successivamente, d.g.r. n. 41 del 2.02.2017), con previsione, quanto al trattamento accessorio, della corresponsione di un unico emolumento, comprensivo di ogni compenso relativo agli istituti incentivanti ed allo straordinario.

    Rv. 676536-01Rassegna di settembre 2025, p. 99 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21877/2025

    Enti locali - Trattamento economico maggiorato ex art. 110, comma 3, T.U.E.L. - Compatibilità finanziaria - Rilevanza - Unilaterale riduzione dell'importo concordato - Esclusione.

    In tema di pubblico impiego presso gli enti locali, l'art. 110, comma 3, T.U.E.L., consente eccezionalmente di riconoscere al dirigente un trattamento economico maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, in base ad una valutazione di compatibilità con le risorse dell'ente al momento del conferimento dell'incarico, mentre, in assenza di diversa disposizione, deve escludersi che l'Amministrazione possa far valere unilateralmente esigenze sopravvenute per ridurre l'importo concordato, ove la condizione di compatibilità non sia stata espressamente dedotta nel contratto.

    Rv. 676064-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 311 ↗Art. 110 Testo unico sull'ordinamento degli enti localiDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

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    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia