Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
[2]ART. 1 Presupposto dell'imposta (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[3]1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
