Art. 201
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]dei proventi degli apicoltori ricadenti nei comuni montani. (articolo 1, comma 511, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
[2]1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversita' e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
