Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d'imposta (articolo 1, comma 69, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi ((dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui all'articolo 276, comma 1, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a eccezione delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

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Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art.2, comma 1, lettera pp)) che al secondo periodo del comma 1 del presente articolo le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026. 12 parole tolte, 18 parole aggiunte.

1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo tolto: 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiunto: 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

    Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art.2, comma 1, lettera pp)) che al secondo periodo del comma 1 del presente articolo le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art236 · fonte del testo