Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di attuazione e applicativa (articolo 1, comma 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente capo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalita' applicative.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art243 · fonte del testo