Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dal regime (articolo 1, comma 122, 124, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[2]1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 251, comma 1, la mancata osservanza per tre esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nell'articolo 248, comma 3, determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due esercizi considerati. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 251, comma 1, la mancata osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 251, comma 2, comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art253 · fonte del testo