Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]agricoli (articolo 1, comma 1094, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[2]1. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le societa' possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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