Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]agricole e della piccola pesca (articolo 10, comma 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; articolo 1, comma 461, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

[2]1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa' i redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. 2. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne. 3. I commi 1 e 2 non si applicano limitatamente all'articolo 269, comma 1, lettera a).

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art271 · fonte del testo