Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]sostitutiva sulle pensioni erogate a taluni lavoratori frontalieri (articolo 1, comma 79, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

[2]1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art230 · fonte del testo