Art. 17 — Iscrizione e cancellazione

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

  • a)essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
  • b)avere superato l'esame di abilitazione;
  • c)avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
  • d)godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • e)non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 18;
  • f)non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  • g)non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
  • h)essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  • a)allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  • b)allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale. L'accertamento dei requisiti e' compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilita' di trasferimento. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui puo' presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF e' immediatamente esecutivo. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri e' pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
  • a)quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
  • b)quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
  • c)quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
  • d)per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilita' di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e' deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
  • a)se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternita' e di paternita' oltre che di adozione;
  • b)dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per tutto il tempo per cui e' stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
  • c)nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
  • a)dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
  • b)automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato personalmente. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato. L'interessato puo' presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58. 33 L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato puo' proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF puo' provvedere in via sostitutiva. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012".

Testo vigente dal 29 maggio 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 18132/2026

    5 giugno 2026

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. f), della l. n. 247 del 2012 - nella parte in cui, prevedendo quale requisito per l'iscrizione all'Albo che il professionista non sia sottoposto "ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive", attribuisce rilievo anche in via amministrativa, ai fini della cancellazione dall'Albo stesso, anziché solo disciplinare, a misure interdittive e restrittive applicate in via cautelare - rientrando nella discrezionalità legislativa accomunare fattispecie diverse (la pena detentiva definitivamente inflitta e la misura cautelare) che, in egual modo, costituiscono ostacolo all'esercizio pieno e indipendente del patrocinio difensivo e sono incompatibili con l'immagine pubblica che dev'essere strutturalmente propria dell'avvocatura; né alcuna irragionevolezza può ravvisarsi in una disciplina che disponga la cancellazione d'ufficio al venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la quale è atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista, con efficacia erga omnes, che assolve ad una funzione sia di pubblicità che di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità pubblica necessari allo svolgimento dell'attività professionale.

    Art. 17 · Art. 3 cost.

    Rassegna di giugno 2026, p. 5

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17352/2026

    1 giugno 2026

    In tema di contribuzione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 4 del suo Regolamento generale, secondo cui i contributi legittimamente versati non sono restituibili all'iscritto che sia stato cancellato dall'albo professionale, si applica anche nel caso in cui questa derivi da una situazione di incompatibilità, operando quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, ex nunc, con la conseguenza che i versamenti contributivi effettuati per gli anni di iscrizione alla Cassa restano validi, efficaci e utili al riconoscimento della pensione di vecchiaia e contributiva.

    Art. 17 · Art. 21 Riforma del sistema previdenziale forense

    Rassegna di giugno 2026, p. 189

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7971/2026

    31 marzo 2026

    In tema di ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo degli avvocati, l'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 pone a carico del COA che ha adottato l'atto impugnato - stante la centralità della sua posizione nell'avvio del giudizio di impugnazione - precisi oneri di trasmissione documentale, funzionali ad una più ampia (e unitaria) trattazione del relativo contenzioso da parte del CNF; ne consegue che, una volta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di depositare la copia della delibera impugnata, unitamente alla relazione di notificazione, presso il COA, questi è tenuto ad accludere agli atti da trasmettere al Consiglio la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della relativa PEC, nella sua disponibilità quale notificante, al fine di consentire la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

    Art. 17

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 19 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/2025

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2025

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 va estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, all’art. 17, comma 16, della medesima legge n. 247 del 2012, in quanto il contenuto normativo di quest’ultima disposizione riproduce quello dell’art. 57 della stessa legge.

    Art. 57 Legge professionale forense · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 17 Legge professionale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2013 al 29 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art17 · fonte del testo