Art. 374-bis c.p. — False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

[2]Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Testo vigente dal 23 gennaio 2013

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 374-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 23 gennaio 2013. 5 parole aggiunte.

… dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria aggiunto: o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art374bis · fonte del testo