Art. 5 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino ((di uno Stato membro dell'Unione europea o))di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita';
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere di specchiata condotta morale;
  • d)essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;
  • e)avere la residenza ((o il domicilio professionale)) in Italia. ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010. 2 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato aggiunto: membro dell'Unione europea odi uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita';

e) avere la residenza tolto: in Italia aggiunto: o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art5 · fonte del testo