Art. 61 — Impugnazioni

Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilita', e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato e' iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 61, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art61 · fonte del testo