Incompatibilita' La professione di avvocato e' incompatibile:

  • a)con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
  • b)con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
  • c)con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico;
  • d)con qualsiasi attivita' di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23511/2026

    19 luglio 2026

    In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria).

    Art. 18

    Rassegna di luglio 2026, p. 19

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17741/2026

    3 giugno 2026

    Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale norma di chiusura, consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione, generi immunità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF aveva escluso il difetto di corrispondenza fra la decisione e l'incolpazione, posto che l'addebito relativo alla condotta sanzionata - consistita nell'esercizio di un'attività di natura imprenditoriale incompatibile con quella forense, in quanto posta in essere in violazione del dovere di indipendenza - era implicitamente contenuto nel capo di incolpazione che, pur se incentrato su condotte corruttive di rilievo penale la cui sussistenza era stata esclusa, richiamava la violazione dell'art. 9 cit. e faceva ripetuto e univoco riferimento all'attività di natura imprenditoriale dell'incolpato).

    Art. 18 · Art. 112 c.p.c. · Art. 3 Legge professionale forense · Art. 51 Legge professionale forense

    Rassegna di giugno 2026, p. 4

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art18 · fonte del testo