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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
Legge 15 ottobre 1964, n. 959
- Aggiornato al
- 22 ottobre 1964
- Articoli
- 33
- Art. 1Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo che crea un'Associazione…
- Art. 2Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio…
- Art. 3Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo e' assicurato: a) mediante…
- Art. 4L'importo di 175 milioni di unita' di conto previsto dall'articolo 2 del Protocollo…
- Art. 5Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unita' di…
- Art. 6L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non puo'…
- Art. 7Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla…
- Art. 8Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato…
- Art. 9I principi generali concernenti la scelta dei progetti e le condizioni dei prestiti…
- Art. 10I prestiti accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per…
- Art. 11Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie…
- Art. 12Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e…
- Art. 13Le parti contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 inclusi e…
- Art. 14Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 inclusi del…
- Art. 15Le condizioni e le modalita' di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato…
- Art. 16Le parti contrenti riconono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla…
- Art. 17Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire…
- Art. 18Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una politica che…
- Art. 19Gli Stati membri della Comunita' e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel…
- Art. 20Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli Stati membri della…
- Art. 21Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta…
- Art. 22- Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo…
- Art. 23Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati…
- Art. 24La presidenza del Consiglio di associazione e' esercitata a turno per una durata di sei…
- Art. 25- Ciascuna parte contraente puo' ricorrere al Consiglio di associazione per ogni…
- Art. 26Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunita'…
- Art. 27Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i…
- Art. 28Quando il funzionamento dell'Accordo consentira' di prevedere l'accettazione integrale da…
- Art. 29- L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della…
- Art. 30I Protocolli che le parti contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono…
- Art. 31L'Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme…
- Art. 32L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello…
- Art. 33L'Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca…
