1. - L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia. 2. - Esso e' pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti e quelli previsti dal paragrafo 2, comma primo dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunita'. Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le parti contraenti.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art29 · fonte del testo