Le condizioni e le modalita' di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica, della Turchia.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art15 · fonte del testo