Gli Stati membri della Comunita' e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art19 · fonte del testo