Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art17 · fonte del testo