Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunita'.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art21 · fonte del testo