Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo. Le parti contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca. I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Turchia terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art20 · fonte del testo