Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunita' da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro. Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~art27 · fonte del testo