[1]e termine

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La Parte che intende denunciare l'Accordo notifichera' all'altra Parte per iscritto la propria decisione attraverso i rispettivi canali diplomatici. La denuncia entrera' in vigore novanta giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 settembre 2016 in due originali, entrambi nella lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art12 · fonte del testo