[1]E TERMINE

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decidera', in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una delle Parti dovra' essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. La stessa avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~accordo-art12 · fonte del testo