[1]Vigore e denuncia

[2]1. L'Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art14 · fonte del testo