[1]Durata e termine

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte. 3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art12 · fonte del testo