[1]aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo. 3. Il personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica argentina verifichera', sviluppera' ed eseguira' i Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per gli aspetti di pertinenza e con le competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i rispettivi canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 10 (entrata in vigore) del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art11 · fonte del testo