[1]E TERMINE

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 6 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-23;96~accordo-art12 · fonte del testo