[1]IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE

[2](1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

[3](2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando ciascuna delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo in conformita' con le disposizioni del punto 4 del presente articolo.

[4](3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi, potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

[5](4) La denuncia richiesta da una delle Parti sara' notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

[6](5) La termine del presente Accordo non influira' sui programmi o le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art12 · fonte del testo