[1]Articolo X

[2]Entrata in vigore, durata e termine

[3]1. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 (sessanta) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica, con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali. 2. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo, attraverso i canali diplomatici. 3. La risoluzione del presente Accordo avra' effetto 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica. 4. La risoluzione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto a Roma il 25 luglio 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL CILE (Firma) (Firma)

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 dicembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;200~accordo-artx · fonte del testo