Art. 39 (Convenzione)
generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire tra di loro di partecipare ai servizi della posta elettronica. 2. La posta elettronica e' un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere, in conformita' all'originale ed in pochi secondi, messaggi ricevuti dal mittente sotto forma materiale o elettronica e che possono essere consegnati al destinatario sotto forma materiale o elettronica. Nel caso di consegna materiale, le informazioni sono di regola trasmesse per via elettronica sulla piu' grande distanza possibile e riprodotte materialmente il piu' vicino possibile al destinatario. I messaggi sotto forma materiale sono consegnati sotto piego al destinatario come invii della postalettere. 3. Le tariffe relative alla posta elettronica sono stabilite dalle Amministrazioni in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
