speciali 1. Nessuna tassa di recapito puo' essere percepita sul destinatario per i pacchetti di peso inferiore a 500 grammi. 2. Quando i pacchetti di oltre 500 grammi sono assoggettati ad una tassa di recapito in regime interno, la stessa tassa puo' essere riscossa per i pacchetti provenienti dall'estero. 3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno: 3.1 Tassa d'impostazione per ultimo limite orario, percepita sul mittente. 3.2 Tassa d'impostazione al di la' delle ore normali di apertura degli sportelli, percepita sul mittente. 3.3 Tassa di prelievo al domicilio del mittente, percepita su quest'ultimo. 3.4 Tassa di ritiro al di la' dell'orario normale di apertura degli sportelli, percepita sul destinatario. 3.5 Tassa di fermoposta percepita sul destinatario. 3.6 Tassa d'immagazzinaggio per ogni invio della postalettere superiore a 500 grammi che il destinatario non ha preso in consegna nel periodo in cui l'invio e' custodito senza spese a sua disposizione. Tale tassa non si applica ai cecogrammi.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art12 · fonte del testo