Art. 23 (Convenzione)
di corrispondenza commerciale-risposta internazionale 1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare ad un servizio facoltativo "corrispondenza commerciale - risposta internazionale" (CCRI). 2. Le Amministrazioni che svolgono questo servizio devono osservare le disposizioni definite nel Regolamento. 3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di esse. 4. Le Amministrazioni possono instaurare un sistema di compensazione che tenga conto dei costi sostenuti.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
