in materia di qualita' di servizi 1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine, incrementato del tempo richiesto per lo sdoganamento, non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno. 2. Le Amministrazioni di destinazione devono inoltre, per quanto possibile, stabilire un termine per il trattamento dei colli di superficie a destinazione del loro paese. 3. Le Amministrazioni di origine stabiliscono gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio per i pacchi via aerea ed i pacchi di superficie a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di destinazione. 4. Le Amministrazioni postali controllano i risultati effettivi rispetto agli obiettivi che si sono prefissate in materia di qualita' del servizio.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art31 · fonte del testo