[1]Articolo V Pacchetti

[2]1. In deroga all'articolo 12 della Convenzione, l'amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata a limitare a 1 chilogrammo il peso massimo dei pacchetti in arrivo e in uscita.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~protocollo-finale-della-convenzione-postale-europea-artv · fonte del testo