Articolo V Ritiro, modificazione o rettifica di indirizzo su richiesta del mittente. 1. In deroga all'articolo 21, El Salvador, la Repubblica di Panama ed il Venezuela, sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne ha richiesto lo sdoganamento, in quanto la loro legislazione doganale vi si oppone.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
